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Formazione sicurezza sul lavoro: le 3 novità del 2026

    La formazione sicurezza in azienda non è mai stata ferma, ma il 2026 concentra scadenze normative che, per molte aziende, rappresentano un punto di non ritorno.

    L’Accordo Stato-Regioni ha ridefinito nel tempo gli obblighi formativi per datori di lavoro.

    Per chi gestisce la formazione in azienda, conoscere le novità senza averle ancora tradotte in percorsi completati e documentati è un rischio concreto.

    Questo articolo raccoglie le 3 novità più rilevanti per HR Manager e figure HSE, con i riferimenti normativi e le scadenze che servono davvero per restare in regola.

    1. Formazione sicurezza sul lavoro: le 3 novità che cambiano gli obblighi nel 2026

    La formazione sicurezza non è un tema da prendere alla leggera.

    Per questo motivo, andremo subito dritti al punto con le 3 novità normative più rilevanti del 2026:

    1. Scadenza formazione datori di lavoro non RSPP (24 maggio 2026)
    I datori di lavoro che hanno scelto di gestire direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, devono completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni entro il 24 maggio 2026.

    Chi non rispetta questa scadenza, perde la possibilità di mantenere il ruolo in autonomia e si espone a responsabilità dirette in caso di ispezione o infortunio.

    2. Aggiornamento obbligatorio per i preposti
    L’Accordo Stato-Regioni ha introdotto per i preposti un aggiornamento annuale obbligatorio di 6 ore, indipendentemente dal settore e dal livello di rischio.

    Per molte aziende, questo obbligo è ancora gestito in modo irregolare o non documentato, una lacuna che nel 2026 diventa sempre più difficile da giustificare in sede di verifica.

    3. Nuove regole su e-learning e formazione specifica
    L’Accordo e le sue successive indicazioni applicative hanno ridefinito in modo preciso cosa può essere erogato a distanza e cosa deve avvenire obbligatoriamente in presenza.

    Queste 3 novità, si sovrappongono e interessano spesso le stesse figure aziendali, richiedendo una pianificazione integrata invece di interventi separati.

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    2. E-learning o presenza: cosa dice davvero la normativa sulla formazione sicurezza

    La questione sull’e-learning è probabilmente quella su cui si concentra la maggior confusione tra HR Manager e responsabili HSE.

    La risposta dipende da due variabili: il tipo di formazione e il livello di rischio dell’attività aziendale.

    La formazione generale (quella sui principi di base della sicurezza) può essere erogata in modalità e-learning per tutti i lavoratori, a prescindere dal settore.

    La formazione specifica, segue invece regole differenziate:

    • Per le aziende classificate a rischio basso, è ammesso l’e-learning
    • Per quelle a rischio medio e alto, al contrario, la normativa vigente richiede la presenza fisica per la parte pratica, con l’unica eccezione dei moduli puramente teorici.

    Per i preposti, la situazione è più vincolante: l’aggiornamento annuale di 6 ore può essere erogato in e-learning, mentre la formazione iniziale richiede una componente in presenza che la modalità digitale non sostituisce.

    Per i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, l’intero percorso deve essere completato in presenza, senza eccezioni.

    Il punto critico, è che un corso erogato in una modalità non consentita dalla normativa non viene riconosciuto come valido ai fini della compliance.

    Significa che quel percorso, per quanto completato e attestato internamente, non protegge l’azienda in caso di verifica ispettiva.

    Per chi gestisce la formazione in azienda, conoscere le novità senza averle ancora tradotte in percorsi completati e documentati è un rischio concreto.

    3. Scadenze e responsabilità: il quadro completo per chi gestisce la formazione sicurezza

    Per chi deve pianificare concretamente la formazione della propria azienda, il 2026 presenta una concentrazione di obblighi che è utile leggere in modo sistematico:

    • Entro il 24 maggio 2026: completamento della formazione per i datori di lavoro non RSPP.
      Oltre questa data, chi non ha ultimato il percorso non può mantenere il ruolo e deve nominare un RSPP esterno.
    • Su base annuale: aggiornamento dei preposti (6 ore), da documentare con attestati validi e percorsi tracciabili individualmente.
    • Su base quinquennale: aggiornamento per lavoratori e figure con obblighi periodici (da pianificare prima della scadenza).

    La responsabilità, in caso di ispezione o infortunio, ricade sempre su chi avrebbe dovuto garantire che la formazione fosse completata, aggiornata e documentata.

    In assenza di prove concrete, la posizione dell’azienda è difficile da difendere anche quando la formazione è stata realmente erogata.

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    4. Formazione sicurezza: sapere chi è in regola in ogni momento con Syllog

    Avere un corso sulla sicurezza, oggi non basta più alle aziende: serve poter dimostrare, in qualsiasi momento, che ogni persona ha completato il percorso giusto, con la modalità corretta, entro la scadenza prevista.

    È su questo punto che molte aziende scoprono di avere un problema, ma solo quando è già troppo tardi.

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